Ricorsi
Vademecum al ricorso per violazioni al Codice della Strada
Il ricorso è possibile ...se si ritiene di essere stati multati ingiustamente, ovviamente, il ricorso deve essere motivato da validi presupposti giuridici (errori formali e/o sostanziali quali cartelli inesistenti, dati errati, categorie aventi diritto a deroghe, etc.).
Le lamentele dovute a comportamenti del personale, non possono dare avvio al ricorso, ma possono essere inoltrate come reclami e contenere la descrizione dell'accaduto.
Tempi
Entro (pena la nullità del ricorso) 60 giorni al Prefetto, 30 giorni al Giudice di Pace:
- dalla contestazione effettuata personalmente al trasgressore;
- dalla notifica presso la residenza/dimora/domicilio/domicilio legale dichiarato dall’interessato/ufficio postale, al proprietario del veicolo o altra persona obbligata per legge.
Se si è in possesso solo dell'avviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo, non è possibile ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace, ma bisogna attendere la notifica.
A chi fare ricorso
- al Prefetto della Provincia in cui è stata commessa la violazione - per il Comune di Sumirago è il Prefetto di Varese - Piazza Libertà (se il ricorso è respinto, sarà ingiunto il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione iniziale);
- oppure al Giudice di Pace della località dove è avvenuta la violazione - per il Comune di Sumirago deve essere presentato agli uffici di Gallarate in Via Pegoraro n.28 (la sospensione del provvedimento impugnato non è automatica, ma segue solo ad espressa richiesta del ricorrente e conseguente eventuale decisione in tal senso da parte del Giudice). Il ricorso, contro il verbale relativo a violazione di norma del Codice della Strada, proposto al Giudice di Pace preclude la possibilità di ricorrere al Prefetto (e viceversa).
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.114 dell’8/4/2004 non si deve più pagare una cauzione all’atto del deposito del ricorso presso la Cancelleria del Giudice di Pace. - un ulteriore possibilità è quella di ricorrere al Comando di Polizia Locale. Non si tratta di un vero e proprio ricorso, ma di un invito all'ufficio che ha emanato l'atto a verificarne la validità.
Può essere inoltrato unicamente per gli avvisi di accertamento lasciati sul parabrezza. Attenzione però, quest’ultima procedura, non interrompe i termini di pagamento pertanto, qualora la risposta del Comando di P.L. non arrivi entro i termini di scadenza, il pagamento dovrà essere effettuato; diversamente la sanzione diventerà esecutiva e verrà, a seconda dei casi, notificata oppure iscritta a ruolo
Chi può fare ricorso
Il conducente o il proprietario del mezzo o legale rappresentante di questi o esercente la potestà in caso di minore.
Come
Il ricorso deve essere presentato in carta semplice e deve contenere:
- data di presentazione
- estremi del verbale
- generalità del ricorrente
- dati identificativi completi del veicolo
- indicazione chiara del motivo del contendere
- copia di ogni documento utile a comprovare quanto asserito (es. copia del contrassegno di invalidità, copia della carta di circolazione laddove si asserisca che vi è discordanza tra modello e targa del mezzo, etc…)
- firma in calce
- se si ricorre al Prefetto, può essere inviato tramite la Polizia Locale o direttamente al Prefetto (Piazza Libertà - Varese) , con raccomandata con avviso di ricevimento.
- se è presentato al Giudice di Pace può essere consegnato di persona presso la Cancelleria Civile (GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO - Sezione di Gallarate - Viale Milano n.21 - Gallarate) o per via postale (modulo).
Con sentenza n. 98/2004 la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24/11/1981 n. 689 nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione a sanzione amministrativa. Deve pertanto ritenersi ammissibile anche quest’ultimo mezzo per la presentazione del ricorso.
In caso di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non si deve mai effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione né prima né dopo la presentazione del ricorso e sino alla pronuncia dell'autorità in questione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.